Sospensione del procedimento con messa alla prova e circostanze aggravanti. Massima.
Ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto nell’art. 168 bis c.p. alla pena edittale non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per le quali la legge stabilisce una specie di pena diversa dalla ordinaria.