Quasi flagranza: arresto illegittimo a seguito di informazioni della vittima o di terze persone. Massima.
E’ illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di quasi flagranza, la quale presuppone la immediatezza ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento con l’indiziato.