Nel reato di fuga, previsto dall’articolo 189 commi 1 e 6 del codice della strada, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, comunque ricollegabile al comportamento del conducente, ma anche il danno alle persone (Corte di cassazione, sezione 4, penale, sentenza 21 dicembre 2006, n° 41962).
I reati di omissione dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale ricollegabile al comportamento dell’utente della strada, di cui all’articolo 189, comma 6, CdS, e quello di omissione dell’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, di cui al comma 7 del medesimo articolo, costituiscono due fattispecie distinte che, in caso di contestuale violazione, concretizzano un concorso materiale di reati. La prima fattispecie risponde all’esigenza di consentire l’identificazione del colpevole e l’accertamento delle modalità dell’incidente; si tratta dunque di un reato omissivo che impone all’agente di fermarsi in presenza di un incidente percepito come riconducibile al proprio comportamento, a prescindere dalla sussistenza effettiva di un danno alle persone. La seconda fattispecie, invece, risponde alla necessità del bisogno di assistenza dell’investito, che viene meno in caso di assenza di lesioni o per intervento altrui che renda non più utile o efficace l’ulteriore intervento dell’obbligato (Tribunale di Cagliari, sez. pen., sent. 10 aprile 2015, n° 1161).
Nel reato di fuga, ex articolo 189, comma 6, CdS, il dolo deve investire l’omesso obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente stradale e non anche la constatazione dell’esistenza di un danno effettivo alle persone che vi risultino coinvolte. Diversamente, nel reato di mancata prestazione di assistenza occorrente in caso di incidente, di cui al comma 7 del medesimo articolo, vi è una diversa partecipazione psicologica rispetto a quella del reato di fuga, non essendo sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, ma occorrendo che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica. Nel caso di specie, l’imputato è stato riconosciuto responsabile solo del reato di cui all’articolo 189, comma 6, in quanto, dopo aver provocato l’incidente, lo stesso si allontanava senza fermarsi, non essendovi chiari e immediati segnali di lesioni per il conducente e i passeggeri del veicolo urtato (Tribunale di Frosinone, sez. pen., sent. 19 aprile 2017, n° 570).