In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 comma 2 n° 2 cp, occorre distinguere tra assegno stabilito dal giudice e “mezzi di sussistenza”, essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione operata in sede di giudizio civile. La nozione di mezzi di sussistenza comprende solo ciò che è strettamente necessario per la sopravvivenza dei familiari dell’obbligato, nel momento storico in cui il fatto avviene. Ne consegue che, nell’ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato dell’assegno stabilito in sede civile, il giudice penale, al fine di ritenere la configurabilità del reato di cui all’articolo 570, comma 2, n. 2 cp, deve apprezzare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare i “mezzi di sussistenza”, con accertamento necessariamente esteso alla verifica dello stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e alla comprovata capacità economica dell’obbligato a fornirglieli. (Da queste premesse, è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna che aveva fondato il giudizio di responsabilità sulla base del solo dato dell’inadempimento all’obbligo civilistico, senza approfondire il profilo dello stato di bisogno, in una vicenda in cui i figli della coppia erano maggiorenni e in grado di svolgere attività lavorativa remunerata, e la moglie non solo era assegnataria di un alloggio signorile assegnatole in sede di separazione, ma già riscuoteva, in ogni caso, un quinto della somma che le spettava a seguito di pignoramento presso terzi. Corte di Cassazione, sez. pen. 6^, sent. 9 luglio 2012, n° 26808).