Determinazione della competenza territoriale per ragioni di connessione teleologica. Massima.
Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), c.p.p. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato.