«Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» – art. 24, comma 3, Costituzione della Repubblica Italiana.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è funzionale alla rappresentanza e assistenza in giudizio della persona non abbiente, sia per difendersi sia per agire, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. Si tratta di un istituto indice di notevole civiltà giuridica che assicura il perseguimento di diritti costituzionalmente garantiti quali l’eguaglianza tra i cittadini e la difesa in ogni stato e grado del processo (artt. 3 e 24 della Carta Costituzionale). Pertanto, in presenza dei requisiti previsti dal d.P.R. 115/2002, i soggetti interessati ad agire o a resistere in giudizio possono presentare la documentazione necessaria ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio.
L’avv. Raffaele Attanasio è iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata.