“Sconto in fattura e Superbonus”: la Cassazione moltiplica le voci di credito sequestrabile ai fini della confisca. Cass. pen., sez. II, 12 settembre 2023, n°37138.

Cass. pen., sez. II, 12 settembre 2023, n°37138.

Gli indagati, ricorrenti, erano accusati di aver costituito una “societas sceleris” che, attraverso una serie di società operanti nel settore dell’edilizia assieme a professionisti, produceva falsa documentazione con la quale attestava l’esecuzione di lavori di ristrutturazione in misura superiore a quella reale, ciò al fine di accedere ai benefici statali connessi al superbonus, nel caso di specie lo “sconto in fattura”.

Il Gip, in fase cautelare, emetteva un decreto di sequestro a contenuto composito per il contestato reato riformulato in quello di “indebita percezione di erogazioni pubbliche” in luogo di quello di “truffa ai danni dello Stato”, nella specie:

. sequestro preventivo ai fini della confisca obbligatoria del profitto del reato, relativamente alla fattispecie di “autoriciclaggio” contestata a taluno degli indagati;

. sequestro preventivo ai fini della confisca obbligatoria della somma di denaro pari al profitto del reato di “indebita percezione di erogazioni pubbliche”, in via “diretta” per la società beneficiaria del credito acquisito e “indiretta” (per equivalente) a carico degli altri indagati cui era contestata la percezione delle somme di denaro relative ai vari cantieri;

. sequestro preventivo “impeditivo”, dunque cautelare, delle quote sociali al fine di evitare la reiterazione dei reati contestati.

Il ricorso per Cassazione da parte degli indagati era finalizzato a evitare che le più voci di credito sequestrate fossero tutte confiscabili.

In allegato la decisione della Suprema Corte. Buona lettura.

Cass. pen., sez. II, 13 giugno 2023, n°37138