Misure di prevenzione: le prescrizioni di vivere onestamente e rispettare le leggi. Corte di Cassazione, Sezioni unite, sentenza 5 settembre 2017, n° 40076.

Misure di prevenzione.
Sorveglianza speciale: inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”.
Reato di cui all’art. 75, comma secondo, d.lgs. n° 159 del 2011. Esclusione – Rilevanza ai fini dell’eventuale aggravamento della misura.

Massima.
L’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi“, da parte del sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall’art. 75, comma II, d.lgs. n° 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche; la predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione.